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Quali sono i requisiti formali e sostanziali per la certificazione? PDF Print Email
Il Prof.Macrì risponde:

- il certificato è la forma più diffusa e ricorrente di documento informativo in campo sanitario;
- si tratta di un “atto scritto, con il quale il sanitario dichiara, conforme al vero, i fatti di natura tecnica riscontrati nell’esercizio della professione”;
- ne discende che il medico potrà certificare solo su argomenti o fatti d’indole tecnica direttamente constatati o validamente dedotti nell’esercizio professionale. Espressioni tipo “il paziente, la madre riferisce di …” sono da bandire ove non rappresentino una mera connotazione anamnestica.

I certificati si distinguono in facoltativi ed obbligatori.
I primi sono quelli rilasciati a richiesta del soggetto visitato o del suo legale rappresentante (se soggetti di minore età, interdetti o inabilitati); l’interessato deciderà autonomamente, secondo il proprio interesse a chi e quando esibirli.
(esempi: certificazioni assicurative, d’integrità dell’imene, quello di intolleranza alimentare ecc….).
I secondi si distinguono in obbligatori per il cittadino ed obbligatori per il medico:
- sono obbligatori per il cittadino quelli richiesti da precise disposizioni di legge (esempi: idoneità psico-fisica alla mansione lavorativa o professionale, certificato di idoneità alla guida, certificato all’idoneità alla detenzione o all’uso delle armi);
- sono invece obbligatori per il medico quelli che il professionista deve formare di propria iniziativa per la tutela o la salvaguardia di un pubblico interesse (esempi: certificato di nascita, certificato di morte, denuncia delle cause di morte, denuncia di infortunio sul lavoro).

Ricordiamo, comunque, che per il medico sono di fatto obbligatori tutte le certificazioni legittimamente richieste dal paziente o dal suo legale rappresentante. L’obbligo del medico, ovviamente, riguarda il rilascio della certificazione e non certo i contenuti che devono essere sempre relativi a fatti tecnici occorsi e rilevati nell’ambito dell’esercizio professionale. In tal senso si esprime il codice di deontologia medica all’art. 24 : “Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti”.
 

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